(+39) 348-3616691 / (+39) 06-9282283 info@servizidoganaliup.com

Hanno lo scopo di ridurre o eliminare del tutto le incertezze derivanti da diverse delle norme nei diversi paesi e, pertanto, vengono regolarmente incorporati nei contratti di vendita in tutto il mondo.
Gli Incoterms®, acronimo di International Commercial Terms, sono una serie di termini (11 regole incoterms) commerciali predefiniti e pubblicati dall’International Chamber of Commerce (ICC) relativi al diritto commerciale internazionale e che rappresentano le clausole contrattuali utilizzate nel commercio internazionale individuanti gli obblighi, le spese, i rischi e le responsabilità di ciascuna parte.

Le regole di Incoterms ® contengono abbreviazioni per termini, come ad esempio FOB (“Free on board”), DAP (“Delivered at Place”) EXW (“Ex Works”), CIP (“Carriage and Insurance Paid To”), che hanno tutti significati precisi per la vendita di beni in tutto il mondo e informano i contratti di vendita che definiscono i rispettivi obblighi, costi e rischi delle parti contrattuali (venditore e acquirente) connessi alla consegna delle merci.

Le regole Incoterms® non riguardano il trasferimento di proprietà della merce venduta.

Non sono un contratto di vendita e non possono sostituirsi ad esso ma diventano parte di quel contratto solo quando sono incorporate in un contratto già esistente.

Non regolano i rapporti che si instaurano con altre parti (es. contratto di trasporto, di spedizione, di assicurazione) regolati, invece, dai principi dell’ordinamento interno e/o da specifiche convenzioni internazionali.

Le regole Incoterms® non vanno confuse né assimilate alle R.A.F.T.D – Revised American Foreign Trade Definition, cioè alle clausole di compravendita adottate dalla Camera di Commercio USA.

Le regole Incoterms® sono accettate da governi, autorità legali e professionisti di tutto il mondo per l’interpretazione dei termini più comunemente usati nel commercio internazionale.

Hanno lo scopo di ridurre o eliminare del tutto le incertezze derivanti da interpretazioni diverse delle norme nei diversi paesi e, pertanto, vengono regolarmente incorporati nei contratti di vendita in tutto il mondo.

L’adozione delle regole Incoterms® non è obbligatoria, esse sono, infatti, clausole facoltative che le parti possono adottare includendole nell’accordo contrattuale, specificandole esplicitamente nel contratto.

“Incoterms®” è un marchio commerciale della Camera di commercio internazionale (ICC) che, sin dalla sua fondazione nel 1919, si prefissa l’obbiettivo di facilitare il commercio internazionale.

Diverse pratiche e interpretazioni legali in tutto il mondo hanno richiesto un insieme comune di regole e linee guida finalizzate all’esatto adempimento di contratti di commercio internazionale. Come risposta, ICC ha pubblicato le prime regole Incoterms® nel 1936 e, a partire dal 1980, queste vengono aggiornate con cadenza decennale (1990, 2000, 2010 ed infine nel 2020).

Ogni revisione è stata ispirata all’esigenza di adeguare gli Incoterms® alle mutate pratiche del commercio internazionale nonché all’evoluzione nel campo dei trasporti, in particolare quelli containerizzati.

Dopo aver fatto questa breve introduzione, entriamo nel dettaglio analizzando le questioni principali.

INCOTERMS® 2020

Il 1 gennaio 2020, a distanza di 10 anni dall’ultima revisione, sono entrati in vigore gli Incoterms® 2020.

L’elenco aggiornato comprende, ancora una volta, undici regole – EXW (Ex Works); FCA (Free Carrier); FAS (Free Alongside Ship); FOB (Free on Board); CPT (Carriage Paid to); CIP (Carriage and Insurance Paid to); CFR (Cost and Freight); CIF (Cost Insurance and Freight); DAP (Delivered at Place); DPU (Delivered at Place Unloaded) e DDP (Delivered Duty Paid) – corredate ognuna da una specifica disciplina della posizione di ciascuna parte rispetto al trasporto e al reso della merce.

La versione 2020 degli Incoterms® racchiude diverse novità tra le quali vogliamo segnalarne 2:

• polizze di carico con annotazione di messa a bordo per la regola FCA. Vi è la possibilità per il compratore di istruire il vettore ad emettere – dopo la caricazione (termine proprio per operazioni di imbarco) della merce – una polizza di carico con annotazione di messa a bordo per il venditore, in modo che quest’ultimo possa presentare tale documento in banca a fronte di un credito documentario;

• variazione dell’acronimo da DAT a DPU la quale prevede che la merce venga resa nel luogo o punto di destinazione convenuto.

A beneficio di una maggiore chiarezza, il recente aggiornamento è volto a favorire l’individuazione della regola più adeguata applicabile all’operazione da realizzare.

Al fine di semplificare, gli Incoterms® sono divisi in 4 categorie contraddistinte dalle lettere iniziali: E – F – C – D.

Le quattro categorie degli Incoterms® contraddistinte dalle lettere E,F,C e D sono:

• E – Ex Works (Franco Magazzino): il compratore prende in carico la merce e sostiene i costi di trasporto fino a destinazione;

• F – Free (Franco): le spese di caricamento merci sono pagate dal venditore mentre il trasporto e tutti gli altri oneri sono a carico del compratore;

• C – Cost (Costo) o Carriage (Trasporto): il venditore sostiene il costo di trasporto delle merci fino al principale porto/aeroporto di destinazione alla località concordata;

• D – Delivery (Consegna): tutti i costi fino al luogo convenuto sono pagati dal venditore. Tali costi possono includere anche il pagamento dei dazi.

OBBLIGHI DELLE PARTI

Per ciascuna regola le obbligazioni delle parti sono raggruppate in 10 punti denominati A (obblighi del venditore) e B (obblighi del compratore):

A1-B1: Obblighi generali del venditore/compratore;

A2-B2: Consegna/Presa in consegna;

A3-B3: Trasferimento dei rischi;

A4-B4: Trasporto;

A5-B5: Assicurazione;

A6-B6: Documento di trasporto/consegna;

A7-B7: Sdoganamento export/import;

A8-B8: Controllo/ imballaggio /marcatura;

A9-B9: Ripartizione delle spese;

A10-B10: Comunicazioni al compratore/venditore.

REGOLE INCOTERMS PER OGNI TIPO DI TRASPORTO

Le presenti regole possono essere utilizzate indipendentemente dal modo di trasporto scelto ed anche nel caso in cui si utilizzi più di un modo di trasporto.

EXW – Ex Works (comporta il livello minimo di obbligazioni per il venditore).

“Franco Fabbrica”. Il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto (stabilimento, fabbrica, magazzino, ecc.). Il venditore non ha l’obbligo di caricare la merce sul veicolo di prelevamento, né di sdoganarla all’esportazione, nel caso in cui tale sdoganamento sia previsto.

FCA – Free Carrier (è il termine consigliato per la consegna di container).

“Franco Vettore”. Il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad altra persona designata dal compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto.

FCA richiede che il venditore, se previsto, sdogani la merce all’esportazione, ma non all’importazione nel paese di destinazione, obbligo che spetta al compratore così come quello di pagare eventuali diritti di importazione o di espletare eventuali formalità doganali all’importazione.

FCA richiede che il compratore, se previsto, debba dare istruzioni al vettore di emettere una polizza di carico al venditore.

CPT – Carriage Paid To

“Trasporto Pagato fino a”. Il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad altra persona designata dallo stesso venditore in un luogo concordato (se tale luogo è stato concordato tra le parti) e che il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e sopportare le spese necessarie per l’invio della merce al luogo di destinazione convenuto.

Quando si utilizzano CPT, CIP, CFR o CIF, il venditore adempie la sua obbligazione di effettuare la consegna quando rimette la merce al vettore e non quando la merce arriva al luogo di destinazione.

CIP – Carriage And Insurance Paid To

“Trasporto e Assicurazione Pagati fino a”: il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad altra persona da lui stesso designata in un luogo concordato (se tale luogo è stato concordato tra le parti). Tale luogo rappresenta il momento del passaggio del rischio al compratore, anche se spetta al venditore stipulare il contratto di trasporto e sostenere le spese necessarie per l’invio della merce al luogo di destinazione convenuto.

II venditore provvede anche ad una copertura assicurativa contro il rischio del compratore di perdita o di danni alla merce durante il trasporto. Il compratore deve tener presente che secondo la regola CIP il venditore è obbligato a ottenere una copertura assicurativa che copre “tutti i rischi” ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi. Le parti sono, tuttavia, libere di concordare un livello di copertura assicurativa differente, quindi meno ampio.

CIP richiede che il venditore, se del caso, sdogani la merce all’esportazione, ma non all’importazione nel paese di destinazione, obbligo che spetta al compratore così come quello di pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.

DPU – Delivered at Place Unloaded

“Reso al Luogo di destinazione Scaricato”. Il venditore effettua la consegna mettendo la merce scaricata a disposizione del compratore nel porto o luogo concordato. Tale porto o luogo include ogni spazio, coperto o scoperto, come una banchina, un magazzino, un piazzale per container, un terminal stradale, ferroviario o aeroportuale. Il venditore sopporta tutti i rischi connessi al trasporto e alla scaricazione della merce nel porto o luogo di destinazione convenuto.

DPU richiede che il venditore, se del caso, sdogani la merce all’esportazione, ma non all’importazione nel paese di destinazione, obbligo che spetta al compratore così come quello di pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.

DAP – Delivered At Place

“Reso al Luogo di Destinazione”. Il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore sul mezzo di trasporto di arrivo pronta per la scaricazione nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore sopporta tutti i rischi connessi al trasporto della merce al luogo convenuto.

Se il venditore sostiene delle spese previste nel suo contratto di trasporto relative alla scaricazione nel luogo di destinazione, egli non ha titolo a recuperare tali spese dal compratore, salvo diverso accordo fra le parti.

DAP richiede che il venditore sdogani la merce all’esportazione. Comunque, il venditore non ha l’obbligo di sdoganare la merce all’importazione, pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.

DDP – Delivered Duty Paid (livello massimo di obbligazioni per il venditore)

“Reso Sdoganato”. Il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore, sdoganata all’importazione, sul mezzo di trasporto di arrivo pronta per la scaricazione (termine proprio per operazioni di sbarco)nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore sopporta tutte le spese e i rischi connessi al trasporto della merce al luogo di destinazione e ha l’obbligo di sdoganare la merce non solo all’esportazione ma anche all’importazione, di pagare eventuali diritti sia di esportazione sia di importazione ed espletare tutte le formalità doganali.

Se il venditore sostiene delle spese previste nel suo contratto di trasporto relative alla scaricazione (termine proprio per operazioni di sbarco) nel luogo di destinazione, egli non ha titolo a recuperare tali spese dal compratore, salvo diverso accordo fra le parti.

L’IVA o altre tasse simili pagabili per l’importazione sono a carico del venditore, salvo diverso accordo esplicito nel contratto di vendita.

REGOLE INCOTERMS PER IL TRASPORTO VIA MARE

Le seguenti regole possono essere utilizzate esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie d’acqua interne.

FAS – Free Alongside Ship

“Franco lungo Bordo”. Il venditore effettua la consegna mettendo la merce sottobordo della nave (ad es. su una banchina o sopra una chiatta) designata dal compratore nel porto d’imbarco convenuto. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è sottobordo della nave e il compratore sopporta tutte le spese da tale momento in avanti.

Il venditore deve provvedere a consegnare la merce sottobordo della nave o procurare la merce già così consegnata per la spedizione. Il riferimento a “procurare” qui riguarda le cosiddette vendite multiple a catena.

FAS richiede che il venditore sdogani la merce all’esportazione. Comunque, il venditore non ha l’obbligo di sdoganare merce all’importazione, pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.

FOB – Free On Board

“Franco a Bordo”. Il venditore effettua la consegna mettendo la merce a bordo della nave designata dal compratore nel porto d’imbarco convenuto o procurando la merce già così consegnata. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è a bordo della nave e il compratore sopporta tutte le spese da tale momento in avanti.

Il venditore deve provvedere a consegnare la merce a bordo della nave o procurare la merce già così consegnata per la spedizione. Il riferimento a “procurare” qui riguarda le cosiddette vendite multiple a catena.

FOB richiede che il venditore sdogani la merce all’esportazione. Comunque, il venditore non ha l’obbligo di sdoganare la merce all’importazione, pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.

CFR – Cost and Freight

“Costo e Nolo”. Il venditore effettua la consegna mettendo la merce a bordo della nave o procurando la merce già così consegnata. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è a bordo della nave. Il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e sopportare le spese necessarie per l’invio della merce al porto di destinazione convenuto.

Questa regola presenta due punti critici, perché il passaggio del rischio e il trasferimento delle spese avvengono in luoghi diversi. Mentre il contratto specificherà sempre un porto di destinazione, esso potrebbe non specificare il porto d’imbarco, ove il rischio passa al compratore. Se il porto d’imbarco presenta un particolare interesse per il compratore, si raccomanda alle parti di specificarlo il più chiaramente possibile nel contratto.

Se il venditore sostiene delle spese previste nel suo contratto di trasporto relative alla scaricazione (termine proprio per operazioni di sbarco) della merce in un punto specifico nel porto di destinazione, egli non ha titolo a recuperare tali spese dal compratore, salvo diverso accordo fra le parti.

CIF – Cost, Insurance and Freight

“Costo, Assicurazione e Nolo”. Il venditore effettua la consegna mettendo la merce a bordo della nave o procurando la merce già cosi consegnata. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è a bordo della nave. Il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e sopportare le spese necessarie per l’invio della merce al porto di destinazione convenuto.

Il venditore provvede anche ad una copertura assicurativa contro il rischio del compratore di perdita o danni alla merce durante il trasporto. Il compratore deve tener presente che secondo la regola CIF il venditore è obbligato ad ottenere soltanto una copertura assicurativa minima. Ove il compratore desideri avere una protezione assicurativa più ampia, dovrà accordarsi espressamente con il venditore o provvedere direttamente ad un’assicurazione integrativa.

Questa regola presenta due punti critici, perché il passaggio del rischio e il trasferimento delle spese avvengono in luoghi diversi. Mentre il contratto specificherà sempre un porto di destinazione, esso potrebbe non specificare il porto d’imbarco, ove il rischio passa al compratore.