(+39) 06-9282283

È ormai passato tanto tempo dal raggiungimento dell’accordo sul commercio e la cooperazione tra l’Europa e la Gran Bretagna (24.12.2020) e tanti operatori economici si sono organizzarsi per affrontare la Brexit.

Come risaputo le operazioni doganali sono obbligatorie (EX – IM) e possono essere espletate anche mediante il sistema di transito comune (CTC) o con il pre-lodgement (GVMS) che permette un più rapido passaggio nei punti nevralgici di confine.

Tralasciando i sistemi Smart Border lato UE e Goods Vehicle Movement Service (GVMS) del Regno Unito entriamo nel merito dell’accordo di libero scambio vedendo subito la parte più importante riguardante l’origine preferenziale che permette di abbattere i dazi mediante la registrazione dell’azienda esportatrice al sistema REX (Registered EXporter system).

Invero, su questo si basa tutto il meccanismo che permette agli operatori di continuare ad essere concorrenziali sul mercato internazionale.

Quando parliamo di origine preferenziale dobbiamo sempre far riferimento alle regole di origine previste nell’accordo specifico (in questo caso le regole dettate dal TCA).

Queste ultime, per dirla con poche parole, saranno assolte e, dunque, i beni potranno essere attestati con origine preferenziale a seconda che siano prodotti interamente ottenuti ovvero prodotti sufficientemente lavorati/trasformati.

Ciò significa che per scontare il dazio un bene deve essere interamente prodotto in UE/UK oppure, se contiene materie di altri Paesi, deve aver subito delle lavorazioni che giustifichino l’acquisizione dell’origine preferenziale.

Le due macroaree sono ulteriormente ampliate con specifiche tecniche (vedasi le regole specifiche per categoria merceologica) e con regole generali (in base al protocollo di origine).

L’operatore non avvezzo dovrà dedicare parte del suo tempo per reperire tutte le informazioni utili al fine di avere certezza di quanto poi dovrà “dichiarare” in dogana.

Questa “dichiarazione” avrà le sembianze di una attestazione di origine in fattura con le seguenti caratteristiche (ANNEX ORIG-4: TEXT OF THE STATEMENT ON ORIGIN):

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ________) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ____________ preferential origin.

Possiamo ben affermare che l’esportatore dovrà essere registrato al sistema REX per poter attestare l’origine preferenziale del suo prodotto.

Resta invariata la soglia di € 6.000,00 sotto la quale l’esportatore potrà dichiarare liberamente (ma sempre essendo responsabile della sua attestazione) l’origine preferenziale.

Affidati a noi della UP SRL per la registrazione della tua azienda al REX. Potrai ottenere il codice identificativo in brevissimo tempo.