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Con la Legge delega n. 111 del 9 agosto 2023, il Governo italiano è stato incaricato di emanare decreti legislativi per la riforma fiscale, comprendendo anche importanti cambiamenti in materia doganale.

L’ormai obsoleto TULD (Testo Unico Legge Doganale), in contrasto con il Codice Doganale dell’Unione (CDU), dopo più di 50 anni è stato abrogato dal Decreto Legislativo n. 141/2024, pubblicato il 3 ottobre 2024.

Con la nuova riforma vengono introdotte le “disposizioni complementari nazionali al Codice Doganale dell’Unione”, strutturate nel D.lgs. in 7 titoli e un totale di 122 articoli che vanno a ridimensionare il vecchio TULD composto da 350 articoli.

La riforma ha toccato trasversalmente tutte regole doganali ad iniziare dalla rappresentanza doganale per concludere con il nuovo impianto sanzionatorio. 

Una delle novità più importanti riguarda la configurazione del contrabbando doganale. Questo istituto supera il concetto di contrabbando “intra-ispettivo” ed “extra-ispettivo” novellando le due nuove fattispecie di contrabbando per “omessa” e “infedele” dichiarazione.

Prima di entrare nel merito di queste due nuove fattispecie introdotte dal D.lgs. è importante fare un resoconto sul contesto sanzionatorio.

Il nuovo sistema sanzionatorio: criteri oggettivi e soglie di riferimento

Il D.lgs. n. 141/2024 ridisegna l’impianto sanzionatorio delle violazioni doganali, ora suddivise in due sole categorie: illeciti penali e illeciti amministrativi. Il discrimine tra queste due categorie non è più basato sull’elemento soggettivo del dolo, come avveniva nel previgente TULD, ma su criteri oggettivi, in particolare sull’ammontare dei diritti doganali evasi o non versati. In tal senso, la soglia di 10.000 euro di diritti di confine dovuti diventa l’ago della bilancia tra illeciti amministrativi e illeciti penali. Alla luce della rideterminazione dell’IVA quale diritto di confine tale soglia sarà raggiunta molto più facilmente dagli operatori economici.

Il concetto di contrabbando viene dunque integrato in un sistema più ampio che tiene conto del grado di offensività della condotta, applicando sanzioni penali solo quando vengono superati determinati limiti. Inoltre, il legislatore ha introdotto un’ulteriore salvaguardia: qualora l’Autorità Giudiziaria, anche in presenza di diritti superiori alla soglia, non riscontri il dolo necessario per configurare il reato, la violazione sarà trattata come un illecito amministrativo, con il passaggio della competenza all’amministrazione doganale per la relativa sanzione.

 

Le nuove fattispecie di contrabbando: articoli 78 e 79

Agli articoli 78 e 79 del nuovo D.lgs. n. 141/2024 vengono disciplinate rispettivamente le due nuove fattispecie di contrabbando ammesse.

Contrabbando per omessa dichiarazione (art.78) si verifica quando un soggetto, con dolo, non adempie all’obbligo di dichiarare le merci in dogana, sottraendole alla vigilanza e al pagamento dei diritti di confine. La norma include tutte le situazioni in cui le merci non unionali vengono introdotte nel territorio nazionale senza dichiarazione, rendendo il detentore delle merci responsabile se non è in grado di giustificarne la provenienza legittima (articolo 78).

Contrabbando per infedele dichiarazione (art. 79) riguarda i casi in cui viene presentata una dichiarazione doganale, ma questa risulta errata rispetto a elementi come qualità, quantità, origine o valore delle merci, incidendo sull’applicazione della tariffa e sulla liquidazione dei diritti dovuti.

Il nuovo sistema adotta un approccio più razionale e prevede sanzioni penali solo per violazioni che superano la soglia di 10.000 euro di diritti di confine dovuti. Sotto tale importo, le violazioni sono considerate illeciti amministrativi, con sanzioni che variano dal 100% al 200% dei diritti non pagati, mentre oltre tale soglia le violazioni diventano di natura penale. Inoltre, le violazioni sono aggravate in presenza di circostanze specifiche, come quelle indicate all’articolo 88.

Questa riforma ha razionalizzato il reato di contrabbando, mantenendo una chiara distinzione tra sanzioni amministrative e penali e garantendo una maggiore coerenza con le normative unionali e nazionali.

In questa riforma colui che dichiari gli elementi indispensabili della dichiarazione doganale (qualità, origine, quantità e valore) in modo difforme dall’accertato è punito con una multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.